Condizioni generali di contratto (CGF)
Condizioni generali di vendita e di consegna della WEZ Kunststoffwerk AG
I. Disposizioni generali
1. Gli ordini acquistano carattere vincolante relativamente al tipo e all'entità della fornitura solo con la conferma d'ordine del fornitore. Eventuali modifiche e integrazioni richiedono la forma scritta.
2. In caso di rapporto commerciale duraturo e se concordato dalle parti per un ordine precedente, le presenti condizioni valgono anche per operazioni future nell’ambito delle quali non vi si fa espressamente riferimento. Qualora disposizioni contrarie dell'ordinante o del fornitore dovessero subentrare al posto delle presenti condizioni generali di vendita, devono essere concordate espressamente dalle parti. Qualora singole disposizioni dovessero risultare inefficaci, ciò non inficia la validità delle restanti disposizioni.
3. Le condizioni di acquisto dell'ordinante vincolano il fornitore solo se espressamente riconosciute da quest'ultimo.
4. I nostri dati negli stampati e le nostre informazioni sulle caratteristiche dei nostri prodotti sono forniti sulla base delle attuali conoscenze tecniche ed esperienze. Tuttavia, dato l’elevato numero di possibili influssi fuori dal nostro controllo, non esonerano l'utilizzatore dei prodotti dall’effettuare prove ed esperimenti specifici. Non è possibile fornire, implicitamente o esplicitamente, una garanzia legalmente vincolante riguardo a determinate caratteristiche o all'idoneità per una determinata destinazione d'uso.
5. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla gamma e ai prodotti in qualsiasi momento.
II. Prezzi
1. Salvo diverso accordo, i prezzi sono da intendersi franco fabbrica (EXW Oberentfelden), imballaggio escluso e al netto dell’IVA prevista per legge.
2. Integrazioni specifiche per paese
2.1 Svizzera (CH) e Liechtenstein (LI)
2.1.1 A partire da un valore netto della merce di CHF 2’000.00, le consegne vengono effettuate franco domicilio (destinazione CH o LI).
2.1.2 Il valore netto minimo della merce per ogni ordine è di CHF 300.00. In caso di ordini di valore inferiore, viene addebitato un supplemento per piccoli quantitativi di CHF 50.00.
2.2 Paesi UE e non UE (CH e LI esclusi)
2.2.1 Il valore netto minimo della merce per ogni ordine è di € 1’000.00. In caso di ordini di valore inferiore, viene addebitato un supplemento per piccoli quantitativi di € 150.00.
III. Obblighi di fornitura e acquisto
1. I termini di consegna decorrono dal ricevimento di tutti i documenti necessari per l'evasione dell'ordine e, eventualmente, del materiale ordinato per tempo e degli acconti concordati.
2. Se un termine di consegna concordato non viene rispettato per colpa del fornitore, l'ordinante è autorizzato, escludendo ulteriori rivendicazioni, a richiedere un ragionevole rimborso alla scadenza di un'adeguata proroga dei termini, oppure a recedere dal contratto se, all'atto della definizione della proroga, ha dichiarato di voler rifiutare la prestazione.
3. In caso di consegne franco fabbrica con ritiro da parte dell'ordinante, la merce deve essere ritirata entro 10 giorni lavorativi. Se suddetto termine non viene rispettato, il fornitore si riserva il diritto di addebitare ulteriori spese di magazzinaggio e movimentazione.
4. Sono ammesse adeguate consegne parziali, nonché scostamenti fino al ± 10% rispetto agli ordini.
5. Eventi di forza maggiore presso il fornitore o i subfornitori comportano una ragionevole estensione dei termini di consegna. Lo stesso vale anche in caso di interventi da parte delle autorità, difficoltà nell'approvvigionamento di energia e materie prime, scioperi, serrate e problemi di consegna imprevedibili dovuti a motivi che esulano dalla responsabilità del fornitore. A tale proposito, il fornitore deve immediatamente segnalare la situazione all'ordinante.
IV. Trasferimento del rischio, imballaggio e spedizione
1. Il rischio viene trasferito all'ordinante al momento dell'uscita delle merci dallo stabilimento, anche in caso di consegna gratuita.
2. In caso di ritardi della spedizione imputabili all'ordinante, il rischio viene trasferito già all'atto della comunicazione della disponibilità per la spedizione.
3. Se non altrimenti concordato, il fornitore sceglie imballaggio e modalità di spedizione a propria discrezione. Su richiesta scritta dell'ordinante, la merce viene assicurata contro danni da rottura, trasporto e incendio.
V. Ordinazioni di materiale
1. Se l'ordinante mette a disposizione dei materiali, questi devono essere forniti a proprio rischio e a proprie spese, entro i termini pattuiti e secondo le specifiche concordate, con un’adeguata aggiunta pari ad almeno il 5% rispetto alle quantità previste.
2. Il mancato adempimento di tali presupposti comporta un adeguato allungamento dei tempi di consegna. Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, l'ordinante deve sostenere i relativi costi aggiuntivi anche per le interruzioni della produzione provocate da tale inadempienza.
VI. Riserva di proprietà
1. Le consegne sono soggette a riserva di proprietà, compresa la riserva di proprietà prolungata, laddove tale diritto sia previsto ai sensi delle leggi del paese in questione. All'occorrenza devono essere adottati opportuni accordi.
2. Lo stesso vale per le consegne che non rientrano nel campo di applicazione delle presenti condizioni di vendita, a condizione che una riserva di proprietà o una riserva di proprietà prolungata sia giuridicamente possibile nel paese in cui si trova la merce al momento della rivendicazione. In caso contrario, l'ordinante è tenuto a concedere al fornitore tutti i diritti previsti dalle leggi del paese del fornitore per tutelarne i diritti.
VII. Responsabilità per i vizi della cosa/danno da prodotti
1. I reclami devono essere presentati in forma scritta e senza indugio, al più tardi 2 settimane dopo la consegna. In caso di vizi occulti, questo termine viene prorogato a 1 settimana a decorrere dall'accertamento, con un massimo tuttavia di 6 mesi dalla ricezione della merce.
2. In caso di reclamo motivato, il fornitore è tenuto a rimediare con una riparazione o una sostituzione gratuita a propria discrezione. Nel caso in cui non adempia a tale obbligo, l'ordinante è autorizzato a richiedere una riduzione del prezzo o il recesso dal contratto. Sono escluse ulteriori pretese. I pezzi difettosi che sono stati sostituiti devono essere rispediti su richiesta e a spese del fornitore.
3. È fatta salva la responsabilità prevista dalle leggi nazionali sulla responsabilità per danno da prodotti.
VIII. Condizioni di pagamento
1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati nella valuta concordata esclusivamente al fornitore ed entro i termini pattuiti.
2. In caso di ritardo nel pagamento, si applicano senza alcun sollecito gli interessi di mora al tasso di interesse addebitato dalla banca al fornitore per i crediti in conto corrente.
3. Qualora emergano legittimi dubbi circa la solvibilità dell'ordinante, tutti i crediti del fornitore diventano immediatamente esigibili. Inoltre, dopo la scadenza di un adeguato termine suppletorio, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto o a richiedere un risarcimento danni per mancato adempimento.
IX. Diritti di proprietà
1. L'ordinante garantisce al fornitore che le forniture e le prestazioni commissionate siano esenti da diritti di proprietà di terzi e manleva il fornitore da qualsiasi relativa pretesa, rispondendo degli eventuali danni derivanti.
2. I documenti di costruzione, i modelli, ecc. del fornitore rimangono di sua proprietà e possono essere utilizzati o trasferiti a terzi solo con la sua autorizzazione. Se un contratto di fornitura non viene in essere per colpa dell'ordinante, il fornitore ha diritto a ricevere un adeguato indennizzo per le prestazioni preliminari già fornite.
X. Luogo di adempimento e foro competente
1. Luogo di adempimento è la sede della fabbrica.
2. Foro competente è, a discrezione del fornitore, la sede della fabbrica, la sede aziendale o la sede dell'ordinante.
3. Si applica il diritto del paese in cui ha sede la fabbrica.
(2017)